Skip to content

COSA SAPERE DEL CAMBIO GOMME

Parlando di  cambio pneumatici, specifichiamo che non esiste l’obbligo di montare pneumatici invernali: esiste l’obbligo di montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo dell’auto.

Le date del cambio gomme invernali 2022: la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 prevede che tra il 15 novembre ed il 15 aprile l’Ente proprietario della strada e/o il gestore, possa “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”.

La direttiva si applica fuori dai centri abitati prevedendo un periodo uniforme, che però non è fisso. È consentita un’estensione temporale del periodo di vigenza per strade o tratti che presentano condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di montagna a quote particolarmente elevate.

Secondo quanto riportato in una direttiva emanata dal Ministero dei Trasporti, è prevista una deroga che permette l’installazione da un mese prima dall’entrata in vigore dell’obbligo (quindi dal 15 ottobre) e la loro rimozione entro un mese dopo la conclusione (quindi il 15 maggio). Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere in vista del cambio gomme.

Per chi scatta l’obbligo dei pneumatici invernali o catena a bordo?

Per i veicoli a quattro ruote, incluse le auto, i tir e i mezzi pesanti. Le ordinanze non si applicano ai  ciclomotori a due ruote ed ai motocicli che, tuttavia, non possono circolare in caso di neve o ghiaccio sulla strada e/o di fenomeni nevosi in atto.

Cosa accade se non ci si adegua? A quanto ammontano le multe?

Chiunque, dal 15 novembre 2022 in poi, circolerà senza gomme invernali o catene a bordo sulle strade dove è previsto l’obbligo, potrebbe incappare in una sanzione amministrativa anche salata. Nei centri abitati la sanzione minima è di 41 euro, fino ad arrivare a 168 euro (come previsto dall’art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del Codice della strada.

Fuori dai centri abitati invece, su autostrada o strada extraurbana principale o assimilate, la multa minima è di 84 euro per arrivare fino a 335 euro (art. 6 commi 4 lett. e) e 14).

In caso di accertamento delle suddette violazioni, viene intimato al conducente, ai sensi dell’articolo 192 commi 3 e 6, di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli. Quando non viene rispettato l’ordine è prevista una sanzione pecuniaria di 84 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.

L’utilizzo di un sistema adeguato alle condizioni climatiche non è necessario solo per evitare sanzioni pecuniarie ma, soprattutto, per circolare in sicurezza.

Le gomme invernali si montano su 2 ruote o su tutte e 4?

Si raccomanda di montare 4 pneumatici invernali per avere comportamenti omogenei sugli assi e mantenere stabilità in curva e frenata.

M+S o pittogramma alpino? 

La disciplina prescrive la marcatura M+S (ovvero “MS”, “M/S”,”M-S”,”M&S”). La sigla M+S (o le sue varianti MS, M&S, M-S) iniziali di Mud e Snow, significa fango e neve in inglese. Si tratta di una sigla che i costruttori possono apporre sul fianco della gomma senza obblighi di legge. In altri termini si tratta di un’autodichiarazione del produttore durante la fase di omologazione della gomma che segnala ai consumatori che quegli pneumatici hanno caratteristiche di aderenza superiori rispetto alle gomme estive durante la stagione fredda. Di fatto, quindi, l’unico parametro di maggiore prestazioni è affidato alla buona fede dei costruttori, mentre non vige nessun obbligo di superare test specifici che ne comprovino la superiore performance.

I pneumatici marchiati con il logo alpino costituito dal simbolo del fiocco di neve e dal disegno di una montagna stilizzata con tre cime, definiti con l’acronimo 3PMSF di “3 peak mountain snowflake”, hanno invece superato dei test di omologazione previsti dal regolamento comunitario 117 dall’Unione europea. Sono pneumatici adatti all’uso in condizioni severe e sono molto più performanti dei pneumatici marchiati M+S in condizioni invernali.

Codici di velocità

I pneumatici invernali montati nella stagione fredda possono avere un codice di velocità inferiore a quello previsto per il veicolo, ma non inferiore a Q (160 km/h) secondo la Direttiva 92/23/CE.

E’ necessario ricordare al conducente tale limite con un’indicazione visiva interna alla vettura. Il montaggio di pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello previsto, può essere contestato in fase di controlli su strada e in sede di revisione laddove avvengano non nella stagione invernale, ma in un periodo dell’anno diverso ed in particolare in zone geografiche con temperature più elevate. Nel caso in cui la Carta di Circolazione indichi varie misure alternative di pneumatici, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce con comunicazione 335M361 del 30.9.04 che è possibile equipaggiare gli autoveicoli con pneumatici invernali “corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla Carta di Circolazione”.

Ordinanze e cartelli

I proprietari o gestori delle strade possono emanare Ordinanze purché in conformità alla Direttiva Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013. In generale il periodo di vigenza è compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile, salvo casi specifici. Le Ordinanze si applicano fuori dai centri abitati. I Comuni possono adottare nei centri abitati gli stessi provvedimenti di pari contenuto. I cartelli segnaletici stradali riguardanti le Ordinanze devono essere conformi. Le Ordinanze si applicano ai veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli che non possono circolare in caso di neve o ghiaccio sulla strada e/o di fenomeni nevosi in atto. I pneumatici invernali devono essere omologati e se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote.